Scuola privata o pubblica: in caso di disaccordo tra i genitori decide il Tribunale

Con la decisione del 28 dicembre 2022 il Tribunale di Roma si pronuncia in merito alla necessità o meno che l’iscrizione del figlio ad una determinate scuola proposta da un genitore richieda il consenso dell’altro.

Il caso: Mevia depositava istanza al tribunale di Roma con cui chiedeva autorizzarsi l’iscrizione scolastica della figlia alla scuola materna pubblica anche senza il consenso paterno o, in subordine, autorizzarsi l’iscrizione della bambina alla scuola materna privata con retta a carico esclusivo del padre, Tizio.

Il Tribunale adito osserva quanto segue:

a) premesso che la minore sta attualmente frequentando l’asilo nido Alfa, la parte resistente, Tizio, ha chiesto il rigetto della domanda di controparte invocando a sostegno della sua richiesta il principio della continuità del percorso scolastico avviato, a tutela della bambina che non deve essere costretta a subire un mutamento dell’ambiente scolastico nel momento delicato della separazione dei genitori, conformemente all’orientamento espresso in tal senso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 21553 del 27/07/2021;

b) tuttavia, l’orientamento di questo Tribunale è nel senso che il consenso prestato per le iscrizioni scolastiche abbia effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso stesso; i genitori, pertanto, debbono poter rinnovare il loro consenso ad ogni mutamento di ciclo, non potendo ritenersi vincolati al consenso espresso per tutto il percorso di studi del figlio, qualora la struttura abbia classi di istruzione di diverso grado;

c) premesso quanto sopra, in caso di conflitto tra i genitori in merito all’iscrizione del figlio minore alla scuola privata o a quella pubblica, la scelta del Tribunale, in disparte ogni valutazione sulla validità dell’offerta formativa, non apprezzabile in questa sede, non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblico in ragione del suo carattere gratuito e laico.

Il Tribunale pertanto autorizza Mevia a iscrivere la figlia presso la scuola dell’infanzia comunale anche senza il consenso paterno.

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